Cos’è la Sorveglianza Sanitaria? Quando è obbligatoria?
La normativa italiana in materia di igiene del lavoro, già prima dell’entrata in vigore del Dlgs 81/08 “Testo Unico”, prevedeva l’obbligo per l’azienda di sottoporre a controllo sanitario (Sorveglianza Sanitaria) i lavoratori esposti a rischi per la salute legati alla mansione esercitata.
Il DLgs 81/08, pur riprendendo nella sostanza la disciplina precedente, apporta delle importanti modifiche riguardanti, in particolare, il ruolo e gli obblighi del medico competente e precisa alcune situazioni prima non chiare come ad esempio le visite preassuntive.
Oggi rispondiamo alle domande più frequenti che ci vengono fatte.
Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?
- Nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente I casi previsti dalla norma si riferiscono in particolare all’esposizione a rischi di natura chimica (sostanze, preparati chimici), fisica (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici), biologica.
- Qualora, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal lavoratore, e il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.
In che cosa consiste la sorveglianza sanitaria obbligatoria?
La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell’effettuazione di visite mediche e di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto.
Chi è sottoposto all’obbligo di sorveglianza sanitaria?
- I lavoratori, qualsiasi sia il tipo di contratto che li lega all’azienda (anche i lavoratori interinali);
- I soci lavoratori;
- Gli associati in partecipazione;
- I soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (“stage aziendali”).
Quanti tipi di visite mediche ci sono?
- Visita medica preventiva
- Visita medica periodica
- Visita medica su richiesta del lavoratore
- Visita medica in occasione del cambio della mansione
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
- Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi
Sulla base dei risultati della visita, il medico competente esprime un giudizio relativo alla mansione specifica.
Un giudizio che può essere di diversi tipi:
- Idoneità;
- Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- Idoneità temporanea;
- Idoneità permanente.
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